Sugar Tax, la nuova tassa sullo zucchero (non in pasticceria)

13 May, 2024
È di questi giorni la notizia di una nuova tassa, la cosiddetta TASSA SULLO
ZUCCHERO.
Nel momento in cui scrivevamo l'articolo, tale tassa avrebbe dovuto essere operativa nel luglio 2024 ma, dopo varie polemiche, ecco arrivare l'ennesima proroga a luglio 2025, così come approvato il 14/05/2024 dalla commissione Finanze del Senato (aggiornamento paragrafo del 15/05/2024).
Questa tassa, già nota
come SUGAR TAX, è stata introdotta nella Legge di Bilancio del 2020 (Legge n. 160
del 27/12/2019), sotto la presidenza del governo Conte.
Le ragioni addotte per questa nuova tassa erano e sono quelle di contrastare
l'obesità e diabete scoraggiando il consumo di bevande zuccherate ovvero
incoraggiando i consumatori (cioè tutti noi) verso scelte più salutari o un
consumo più consapevole.
Chiariamo subito che
tale tassa non colpirà lo zucchero utilizzato in pasticceria bensì lo
zucchero o qualsiasi altro dolcificante, di origine naturale o sintetica,
presente nelle bibite e nei succhi a base di frutta e/o di ortaggi e/o
legumi (senza aggiunta di alcol o meglio aventi un titolo alcolometrico
inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume).
L’articolo n. 1 comma 665 della legge stabilisce l’imposta pari a:
A) Euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
B) Euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere
utilizzati previa diluizione.
La sua applicazione è stata più volte rinviata a causa di un ricorso,
presentato presso la Corte Costituzionale, dal Tar del Lazio, che aveva
censurato la Sugar Tax per violazione del principio di eguaglianza
tributaria (articoli 3 e 53 della Costituzione), in quanto la nuova imposta
è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche e non anche altri
prodotti alimentari diversi dalle bevande, contenenti le medesime sostanze
dolcificanti.
Con la sentenza n. 49 del 26 marzo di quest’anno, la Consulta ha dichiarato
che la nuova tassa è
costituzionale e serve a scoraggiare le persone a consumare tutte quelle
bevande il «cui eccessivo utilizzo può generare un aggravio di spesa
pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure
attraverso il Servizio Sanitario Nazionale».
Da notare infatti che è prevista una esenzione all’imposta nel caso in cui il contenuto complessivo di zucchero (o dolcificanti con potere zuccherino equivalente) sia inferiore o uguale:
1) a 25 g per litro, per i prodotti finiti;
2) a 125 g per Kg, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
L’articolo n. 1, comma 667, della legge, stabilisce che sarà un decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute a definire, per ciascun edulcorante, la quantità ipotetica di zucchero necessaria ad ottenere la stessa intensità di potere dolcificante.
Ovviamente è insorta l’associazione Confindustria dei produttori di bevande
analcoliche (Assobibe) affermando che “per affrontare patologie
multifattoriali come sovrappeso, obesità e diabete occorrano approcci
integrati” e che “nei Paesi dove è stata introdotta questa tassa non si sono
registrati miglioramenti per la salute dei cittadini”. Quello che è certo è che Assobibe teme una possibile contrazione delle vendite del 16%
(fonte: Adnkronos,
https://www.adnkronos.com/.../sugar-tax-pierini-assobibe-affossa-le-imprese...).